Art. 5.
(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi

 

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pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 3.000 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 150 euro a 1.000 euro.